Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7330  7332  7333  7334  7335  7336  7337  7338  7339  7340  7341


Titolo
SENT. 184/74 B. PROCESSO PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - D.L. 20 APRILE 1974, N. 104, ART. 1, RECANTE MODIFICA ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 538 DEL COD. PROC. PENALE - NECESSITA' DI APPLICARE DISPOSIZIONI DI LEGGE PIU' FAVOREVOLI ALL'IMPUTATO E NON SIA NECESSARIO ASSUMERE NUOVE PROVE DIVERSE DALL'ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI GIUDICARE NEL MERITO SENZA ANNULLAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO - MERA EVENTUALITA' DELLA DIFESA DELL'IMPUTATO RICORRENTE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - APPLICABILITA', NELL'IPOTESI PREVISTA, DELLE NORME DEL CODICE CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DELLA DIFESA TECNICA DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 1 del d. l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost. per il fatto che il giudizio di merito cosi' disciplinato verrebbe a svolgersi con l'intervento soltanto eventuale della difesa dell'imputato ricorrente: la rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti demandato alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al raggiungimento di un risultato piu' favorevole all'imputato diversifica, infatti, nettamente il nuovo istituto non soltanto dai comuni giudizi di merito dei precedenti gradi del processo, quanto altresi' dallo stesso giudizio di rinvio, nel corso del quale il giudice, sui punti che furono oggetto dell'annullamento e "salve le limitazioni stabilite dalla legge" ha "gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata" (art. 544 cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto che, anche nella particolare ipotesi prevista dal detto provvedimento legislativo, continuino a trovare applicazione le norme del codice che regolano l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione: garantendo all'imputato, cioe', il diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia, od in mancanza nominato d'ufficio, ed al difensore il diritto di prendere visione e copia degli atti, di presentare documenti e memorie scritte, nonche' di ricevere avviso del giorno fissato per l'udienza e prender parte alla discussione del ricorso, senza tuttavia condizionarne lo svolgimento alla sua effettiva partecipazione, come disposto, invece, unicamente per la fase dibattimentale degli altri gradi dei giudizi penali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte