Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 184/74 C. DIRITTO DI DIFESA - COST., ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GENERALITA' DEL PRINCIPIO - CONTENUTO - PRESENZA ATTIVA DEL DIFENSORE - PUO' NON ESSERE PRESCRITTA DALLA LEGGE.
SENT. 184/74 C. DIRITTO DI DIFESA - COST., ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GENERALITA' DEL PRINCIPIO - CONTENUTO - PRESENZA ATTIVA DEL DIFENSORE - PUO' NON ESSERE PRESCRITTA DALLA LEGGE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 24 Cost. enuncia, in termini generali, un fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro distinguere tra i diversi tipi di giudizi e tra le varie fasi rispettive, ne' comunque accennare al rapporto tra difesa personale e difesa tecnica, e senza che sia dato desumere, con riferimento a tutti i diritti ovvero ad alcune categorie di essi, l'inderogabile necessarieta' della presenza attiva del difensore che - come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare con la sentenza n. 62 del 1971 - rappresenta, evidentemente, rispetto al diritto della difesa in genere, ed allo stesso diritto alla difesa tecnico-professionale, in particolare, qualcosa di piu', che pertanto la legge puo', ma non deve, prescrivere con riguardo a determinate ipotesi.
Il secondo comma dell'art. 24 Cost. enuncia, in termini generali, un fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro distinguere tra i diversi tipi di giudizi e tra le varie fasi rispettive, ne' comunque accennare al rapporto tra difesa personale e difesa tecnica, e senza che sia dato desumere, con riferimento a tutti i diritti ovvero ad alcune categorie di essi, l'inderogabile necessarieta' della presenza attiva del difensore che - come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare con la sentenza n. 62 del 1971 - rappresenta, evidentemente, rispetto al diritto della difesa in genere, ed allo stesso diritto alla difesa tecnico-professionale, in particolare, qualcosa di piu', che pertanto la legge puo', ma non deve, prescrivere con riguardo a determinate ipotesi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte