Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 184/74 D. PROCESSO PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - D. L. 20 APRILE 1974, N. 104, ART. 1, RECANTE MODIFICA ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 508 DEL COD. PROC. PENALE - NECESSITA' DI APPLICARE DISPOSIZIONI DI LEGGE PIU' FAVOREVOLI ALL'IMPUTATO E NON SIA NECESSARIO ASSUMERE PROVE DIVERSE DALL'ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI GIUDICARE NEL MERITO SENZA ANNULLAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO - PRETESO DIVIETO DI ATTRIBUIRE ALLA CORTE DI CASSAZIONE CON LEGGE ORDINARIA COMPITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI TRADIZIONALI CUI SI RIFERISCE L'ART. 111, 2x COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 184/74 D. PROCESSO PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - D. L. 20 APRILE 1974, N. 104, ART. 1, RECANTE MODIFICA ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 508 DEL COD. PROC. PENALE - NECESSITA' DI APPLICARE DISPOSIZIONI DI LEGGE PIU' FAVOREVOLI ALL'IMPUTATO E NON SIA NECESSARIO ASSUMERE PROVE DIVERSE DALL'ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI GIUDICARE NEL MERITO SENZA ANNULLAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO - PRETESO DIVIETO DI ATTRIBUIRE ALLA CORTE DI CASSAZIONE CON LEGGE ORDINARIA COMPITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI TRADIZIONALI CUI SI RIFERISCE L'ART. 111, 2x COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "modifica dell'art. 538 del c.p.p.", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di leggi piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., non potendosi condividere l'assunto stando al quale tale disposizione precluderebbe alla legge ordinaria di affidare alla Corte di cassazione compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e - alla stregua ora della richiamata norma costituzionale - necessariamente la caratterizzano, consistenti nel giudicare dei ricorsi "per violazione di legge" avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla liberta' personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali: il secondo comma dell'art. 111 vuole, infatti, che tale controllo di legittimita' sia sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione ma non e' di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindacato della Corte medesima, com'e' altresi' confermato, per argomento a contrario, dalla diversa dizione del comma successivo, che testualmente circoscrive l'ammissibilita' del ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai "soli motivi inerenti alla giurisdizione".
L'art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "modifica dell'art. 538 del c.p.p.", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di leggi piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., non potendosi condividere l'assunto stando al quale tale disposizione precluderebbe alla legge ordinaria di affidare alla Corte di cassazione compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e - alla stregua ora della richiamata norma costituzionale - necessariamente la caratterizzano, consistenti nel giudicare dei ricorsi "per violazione di legge" avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla liberta' personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali: il secondo comma dell'art. 111 vuole, infatti, che tale controllo di legittimita' sia sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione ma non e' di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindacato della Corte medesima, com'e' altresi' confermato, per argomento a contrario, dalla diversa dizione del comma successivo, che testualmente circoscrive l'ammissibilita' del ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai "soli motivi inerenti alla giurisdizione".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte