Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 184/74 E. CORTE DI CASSAZIONE - COST., ART. 111, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE PRONUNCIE IMPUGNABILI MEDIANTE RICORSO PER CASSAZIONE.
SENT. 184/74 E. CORTE DI CASSAZIONE - COST., ART. 111, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE PRONUNCIE IMPUGNABILI MEDIANTE RICORSO PER CASSAZIONE.
Testo
Non e' possibile, senza forzarne arbitrariamente la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere, perche' tali, assoggettate al controllo di legittimita' della Cassazione: tale norma, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le quali prescrive sia dato il ricorso di legittimita' e queste devono, pertanto, individuarsi come tutte quelle pronunciate dai giudici ordinari o speciali - eccezion fatta delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti regolate nel comma seguente - purche' diversi ovviamente da quel giudice al quale il ricorso e' diretto, e cioe' dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e suprema istanza giurisdizionale.
Non e' possibile, senza forzarne arbitrariamente la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere, perche' tali, assoggettate al controllo di legittimita' della Cassazione: tale norma, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le quali prescrive sia dato il ricorso di legittimita' e queste devono, pertanto, individuarsi come tutte quelle pronunciate dai giudici ordinari o speciali - eccezion fatta delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti regolate nel comma seguente - purche' diversi ovviamente da quel giudice al quale il ricorso e' diretto, e cioe' dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e suprema istanza giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte