Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 184/74 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RICHIAMO AD ESSO CONTENUTO NEGLI ARTT. 102, PRIMO COMMA, E 108, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON CONFERISCE ALLE RELATIVE NORME UNA POSIZIONE DIFFERENZIATA DA OGNI ALTRA NORMA POSTA DA FONTI DI PARI GRADO - MODIFICABILITA' NELLE FORME DELLA LEGGE ORDINARIA.
SENT. 184/74 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RICHIAMO AD ESSO CONTENUTO NEGLI ARTT. 102, PRIMO COMMA, E 108, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON CONFERISCE ALLE RELATIVE NORME UNA POSIZIONE DIFFERENZIATA DA OGNI ALTRA NORMA POSTA DA FONTI DI PARI GRADO - MODIFICABILITA' NELLE FORME DELLA LEGGE ORDINARIA.
Testo
Il richiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione all'ordinamento giudiziario non vale a sottrarre la disciplina delle funzioni che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali ordinarie, ed anzi, piu' specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e preliminarmente l'ordinamento stesso: le norme dell'ordinamento giudiziario non assumono, infatti, in virtu' di quel richiamo una posizione differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono percio' modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria, mentre la Costituzione si limita a stabilire in materia una riserva di legge.
Il richiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione all'ordinamento giudiziario non vale a sottrarre la disciplina delle funzioni che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali ordinarie, ed anzi, piu' specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e preliminarmente l'ordinamento stesso: le norme dell'ordinamento giudiziario non assumono, infatti, in virtu' di quel richiamo una posizione differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono percio' modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria, mentre la Costituzione si limita a stabilire in materia una riserva di legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte