Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7330  7331  7332  7333  7334  7336  7337  7338  7339  7340  7341


Titolo
SENT. 184/74 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RICHIAMO AD ESSO CONTENUTO NEGLI ARTT. 102, PRIMO COMMA, E 108, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON CONFERISCE ALLE RELATIVE NORME UNA POSIZIONE DIFFERENZIATA DA OGNI ALTRA NORMA POSTA DA FONTI DI PARI GRADO - MODIFICABILITA' NELLE FORME DELLA LEGGE ORDINARIA.

Testo
Il richiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione all'ordinamento giudiziario non vale a sottrarre la disciplina delle funzioni che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali ordinarie, ed anzi, piu' specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e preliminarmente l'ordinamento stesso: le norme dell'ordinamento giudiziario non assumono, infatti, in virtu' di quel richiamo una posizione differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono percio' modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria, mentre la Costituzione si limita a stabilire in materia una riserva di legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte