Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7330  7331  7332  7333  7334  7335  7336  7338  7339  7340  7341


Titolo
SENT. 184/74 H. PROCESSO PENALE - NORME PROCESSUALI SOSTITUTIVE DELLE ANTERIORI - PRESUPPONGONO UN'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, MA NON SONO DA ESSA CONDIZIONATE - FATTISPECIE - D. L. 20 APRILE 1974, N. 104, ART. 1 (MODIFICANTE L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 538 DEL COD. PROC. PENALE): NECESSITA' DI APPLICARE DISPOSIZIONI DI LEGGE PIU' FAVOREVOLI ALL'IMPUTATO E NON SIA NECESSARIO ASSUMERE NUOVE PROVE DIVERSE DALL'ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI GIUDICARE NEL MERITO SENZA ANNULLAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il D. L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dalla esibizione dei documenti, detta una norma tipicamente processuale in sostituzione di altra gia' per l'innanzi contenuta in un articolo del codice di procedura penale: al riguardo e' da ritenere che qualunque norma sul processo presuppone certamente che vi sia un'organizzazione giudiziaria, ma non ne e', altrettanto certamente, in alcun modo condizionata, dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adeguarsi, semmai, alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in genere, e da quelle di competenza in special modo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte