Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1974;  Decisione del  12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7330  7331  7332  7333  7334  7335  7336  7337  7338  7339  7341


Titolo
SENT. 184/74 M. CORTE DI CASSAZIONE - NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 65) AD ESSA RELATIVE - NON SONO STATE RECEPITE DALLA COSTITUZIONE, NE' E' STATA IMPLICITAMENTE ACCOLTA DALL'ORGANO LA FIGURA PIU' RESTRITTIVA.

Testo
Non e' consentito argomentare da una asserita recezione in Costituzione delle norme sull'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando in essa si fa riferimento alla Cassazione se ne accoglie implicitamente la figura piu' restrittiva, sia come circoscritta al solo controllo di legittimita' e del rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni: in primo luogo perche' la Costituzione non ha recepito l'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ne' lo avrebbe potuto, dal momento che questa stessa disposizione si risolve in una dichiarazione priva di valore costituivo, in quanto meramente ricognitiva della disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, perche' gia' alla stregua di tale disciplina le funzioni della Corte di cassazione non si risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle giurisdizioni, ne' i poteri ad essa spettanti si esaurivano sempre e per intero nel giudicare in punto di diritto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte