Sentenza 184/1974 (ECLI:IT:COST:1974:184)
Massima numero 7340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1974; Decisione del
12/06/1974
Deposito del 19/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 184/74 M. CORTE DI CASSAZIONE - NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 65) AD ESSA RELATIVE - NON SONO STATE RECEPITE DALLA COSTITUZIONE, NE' E' STATA IMPLICITAMENTE ACCOLTA DALL'ORGANO LA FIGURA PIU' RESTRITTIVA.
SENT. 184/74 M. CORTE DI CASSAZIONE - NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 65) AD ESSA RELATIVE - NON SONO STATE RECEPITE DALLA COSTITUZIONE, NE' E' STATA IMPLICITAMENTE ACCOLTA DALL'ORGANO LA FIGURA PIU' RESTRITTIVA.
Testo
Non e' consentito argomentare da una asserita recezione in Costituzione delle norme sull'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando in essa si fa riferimento alla Cassazione se ne accoglie implicitamente la figura piu' restrittiva, sia come circoscritta al solo controllo di legittimita' e del rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni: in primo luogo perche' la Costituzione non ha recepito l'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ne' lo avrebbe potuto, dal momento che questa stessa disposizione si risolve in una dichiarazione priva di valore costituivo, in quanto meramente ricognitiva della disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, perche' gia' alla stregua di tale disciplina le funzioni della Corte di cassazione non si risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle giurisdizioni, ne' i poteri ad essa spettanti si esaurivano sempre e per intero nel giudicare in punto di diritto.
Non e' consentito argomentare da una asserita recezione in Costituzione delle norme sull'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando in essa si fa riferimento alla Cassazione se ne accoglie implicitamente la figura piu' restrittiva, sia come circoscritta al solo controllo di legittimita' e del rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni: in primo luogo perche' la Costituzione non ha recepito l'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ne' lo avrebbe potuto, dal momento che questa stessa disposizione si risolve in una dichiarazione priva di valore costituivo, in quanto meramente ricognitiva della disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, perche' gia' alla stregua di tale disciplina le funzioni della Corte di cassazione non si risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle giurisdizioni, ne' i poteri ad essa spettanti si esaurivano sempre e per intero nel giudicare in punto di diritto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte