Sentenza 185/1974 (ECLI:IT:COST:1974:185)
Massima numero 7342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
14/06/1974; Decisione del
14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7343
Titolo
SENT. 185/74 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044, ART. 1 - ACCERTAMENTO AUTOMATICO DEI VALORI DEI FONDI RUSTICI ACQUISTATI MORTIS CAUSA - DISTINZIONE DEI FONDI SECONDO IL VALORE.
SENT. 185/74 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044, ART. 1 - ACCERTAMENTO AUTOMATICO DEI VALORI DEI FONDI RUSTICI ACQUISTATI MORTIS CAUSA - DISTINZIONE DEI FONDI SECONDO IL VALORE.
Testo
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che detta disposizione per l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici acquistati mortis causa ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, fa opportuna distinzione tra fondi, gia' censiti a nuovo catasto alla data di riferimento 1 luglio 1946-31 marzo 1947, il cui valore - gia' congruamente determinato in sede di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143 - va semplicemente aggiornato con il coefficiente monetario di rivalutazione stabilito ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi, passati a nuovo catasto in epoca successiva alla citata data di riferimento, il cui valore - non potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o incompletezza dei dati di superficie e classamento - prima di essere rivalutato con il coefficiente annuale di aggiornamento, dev'essere anzitutto perequato mediante l'applicazione di nuovi coefficienti che vengono direttamente stabiliti una tantum e con riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946 - 31 marzo 1947 dalla Commissione censuaria centrale (comma secondo).
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che detta disposizione per l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici acquistati mortis causa ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, fa opportuna distinzione tra fondi, gia' censiti a nuovo catasto alla data di riferimento 1 luglio 1946-31 marzo 1947, il cui valore - gia' congruamente determinato in sede di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143 - va semplicemente aggiornato con il coefficiente monetario di rivalutazione stabilito ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi, passati a nuovo catasto in epoca successiva alla citata data di riferimento, il cui valore - non potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o incompletezza dei dati di superficie e classamento - prima di essere rivalutato con il coefficiente annuale di aggiornamento, dev'essere anzitutto perequato mediante l'applicazione di nuovi coefficienti che vengono direttamente stabiliti una tantum e con riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946 - 31 marzo 1947 dalla Commissione censuaria centrale (comma secondo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte