Sentenza 186/1974 (ECLI:IT:COST:1974:186)
Massima numero 7344
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
14/06/1974; Decisione del
14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 186/74. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CALABRIA - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - DECRETO PREFETTIZIO 29 NOVEMBRE 1972, N. 3420 - SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO PER L'INCREMENTO TURISTICO ED ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 186/74. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CALABRIA - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - DECRETO PREFETTIZIO 29 NOVEMBRE 1972, N. 3420 - SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO PER L'INCREMENTO TURISTICO ED ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Spetta allo Stato il potere di sospensione delle funzioni dell'assemblea del "Consorzio per l'intervento turistico ed economico della provincia di Reggio Calabria". La potesta' di controllo sostitutivo (cui va ricondotto l'atto impugnato) - come gia' riconosciuto nella sentenza n. 178 del 1973 di questa Corte e nella precedente sentenza n. 164 del 1972 - trova, invero, radice in un potere di supremazia del soggetto controllante nei confronti del controllato: tale potere appunto, nei confronti di Comuni e Province - e quindi anche di consorzi, come quello di specie, disciplinati dall'art. 156 legge comunale e provinciale, che ne rappresentano una proiezione sotto il profilo organizzatorio - resta attribuito allo Stato; in quanto appare dall'art. 128 Cost. la volonta' di mantenere a tali enti la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato. (Non e', quindi, fondato il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, con ricorso 26 gennaio 1973 dalla Regione Calabria, avverso il decreto 29 novembre 1972 del Prefetto di Reggio Calabria che ha sospeso dalle funzioni l'assemblea del Consorzio sopradetto e nominato un commissario straordinario).
Spetta allo Stato il potere di sospensione delle funzioni dell'assemblea del "Consorzio per l'intervento turistico ed economico della provincia di Reggio Calabria". La potesta' di controllo sostitutivo (cui va ricondotto l'atto impugnato) - come gia' riconosciuto nella sentenza n. 178 del 1973 di questa Corte e nella precedente sentenza n. 164 del 1972 - trova, invero, radice in un potere di supremazia del soggetto controllante nei confronti del controllato: tale potere appunto, nei confronti di Comuni e Province - e quindi anche di consorzi, come quello di specie, disciplinati dall'art. 156 legge comunale e provinciale, che ne rappresentano una proiezione sotto il profilo organizzatorio - resta attribuito allo Stato; in quanto appare dall'art. 128 Cost. la volonta' di mantenere a tali enti la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato. (Non e', quindi, fondato il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, con ricorso 26 gennaio 1973 dalla Regione Calabria, avverso il decreto 29 novembre 1972 del Prefetto di Reggio Calabria che ha sospeso dalle funzioni l'assemblea del Consorzio sopradetto e nominato un commissario straordinario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte