Sentenza 187/1974 (ECLI:IT:COST:1974:187)
Massima numero 7345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  14/06/1974;  Decisione del  14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 187/74. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - REGIME - SEPARAZIONE DEI BENI - COD. CIV., ART. 215 - MANCATA PREVISIONE DI PRESUNZIONE DELLA COMUNIONE INCIDENTALE DEGLI ACQUISTI - CONTRASTO CON L'ART. 29 COST. - INSUSSISTENZA - ELIMINAZIONE DI LACUNE E RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Se e' indubbio che il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 Cost., esige che ad esso si adegui e si informi anche il regime positivo dei rapporti patrimoniali e che la disciplina risultante dalla disposizione di cui all'art. 215 cod. civ. puo' dar luogo a situazioni di inadeguata tutela giuridica (per la mancata previsione di un regime patrimoniale che tenga conto dei diritti di una donna che abbia dedicato la sua attivita' esclusivamente all'adempimento dei doveri di moglie e di madre), e' non meno incontestabile che il potere di ovviare a tali inconvenienti e di colmare tali lacune, per le complesse e radicali riforme ed i necessari adattamenti del sistema, che cio' comporta, spetta esclusivamente al legislatore. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 cit. (il quale non prevede che la comunione incidentale degli acquisti dei beni sia presunta tra i coniugi), sollevata - in riferimento all'art. 29 Cost. - in base alla considerazione che la moglie non esplicante un'attivita' professionale autonoma sarebbe priva di una tutela adeguata poiche', ove non sia stata espressamente stipulata - nelle forme previste dall'art. 162 cod. civ. - la comunione dei beni, essa, in caso di separazione personale, si troverebbe nell'impossibilita' di far valere i propri diritti sulla casa coniugale e in genere sui beni acquistati dal marito durante il matrimonio con i proventi del lavoro e del risparmio comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte