Sentenza 188/1974 (ECLI:IT:COST:1974:188)
Massima numero 7346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
14/06/1974; Decisione del
14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7347
Titolo
SENT. 188/74 A. IMPIEGO PUBBLICO - RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, ART. 27, SECONDO COMMA - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DA METTERE A CONCORSO - LIMITI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE - CONFORMITA' ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE (SOTTO IL PROFILO DELL'EFFICIENZA DEI PUBBLICI UFFICI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 188/74 A. IMPIEGO PUBBLICO - RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, ART. 27, SECONDO COMMA - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DA METTERE A CONCORSO - LIMITI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE - CONFORMITA' ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE (SOTTO IL PROFILO DELL'EFFICIENZA DEI PUBBLICI UFFICI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 27 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale, nel disciplinare il passaggio degli impiegati della carriera ausiliaria e degli operai dell'Amministrazione della Giustizia alla carriera dei coadiutori dattilografi giudiziari, dispone che tale passaggio "avviene nella qualifica iniziale nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili" non va interpretato in senso meramente letterale sulla base del suo testuale dettato ma va chiarito in correlazione al disposto dell'art. 1 dello stesso testo legislativo che, in tema di concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato fissa il criterio generale secondo cui nella "determinazione del numero dei posti da mettere a concorso potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno in dipendenza dei collocamenti a riposo". E' chiaro pertanto che, se per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la qualifica di coadiutore dattilografo puo' tenersi conto delle vacanze esistenti nella qualifica di coadiutore superiore, anche il sesto dei posti da riservare al passaggio dei commessi e degli operai alla qualifica iniziale del personale di dattilografia puo' essere calcolato nella effettiva totale vacanza dei posti nel ruolo organico di detto personale. L'applicazione di questo criterio consente l'utilizzazione, come posti di risulta nella qualifica iniziale di coadiutore dattilografo delle vacanze esistenti nella qualifica superiore nel pieno rispetto del limite invalicabile della complessiva dotazione dei posti dell'organico e pone altresi' l'Amministrazione in grado di completare la dotazione dell'organico e di assicurare l'efficienza dei pubblici uffici. Interpretata ed applicata nei termini anzidetti la disposizione risulta conforme al precetto dell'art. 97 della Costituzione ed in tali sensi la proposta questione di legittimita' costituzionale va dichiarata non fondata.
L'art. 27 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale, nel disciplinare il passaggio degli impiegati della carriera ausiliaria e degli operai dell'Amministrazione della Giustizia alla carriera dei coadiutori dattilografi giudiziari, dispone che tale passaggio "avviene nella qualifica iniziale nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili" non va interpretato in senso meramente letterale sulla base del suo testuale dettato ma va chiarito in correlazione al disposto dell'art. 1 dello stesso testo legislativo che, in tema di concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato fissa il criterio generale secondo cui nella "determinazione del numero dei posti da mettere a concorso potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno in dipendenza dei collocamenti a riposo". E' chiaro pertanto che, se per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la qualifica di coadiutore dattilografo puo' tenersi conto delle vacanze esistenti nella qualifica di coadiutore superiore, anche il sesto dei posti da riservare al passaggio dei commessi e degli operai alla qualifica iniziale del personale di dattilografia puo' essere calcolato nella effettiva totale vacanza dei posti nel ruolo organico di detto personale. L'applicazione di questo criterio consente l'utilizzazione, come posti di risulta nella qualifica iniziale di coadiutore dattilografo delle vacanze esistenti nella qualifica superiore nel pieno rispetto del limite invalicabile della complessiva dotazione dei posti dell'organico e pone altresi' l'Amministrazione in grado di completare la dotazione dell'organico e di assicurare l'efficienza dei pubblici uffici. Interpretata ed applicata nei termini anzidetti la disposizione risulta conforme al precetto dell'art. 97 della Costituzione ed in tali sensi la proposta questione di legittimita' costituzionale va dichiarata non fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte