Sentenza 188/1974 (ECLI:IT:COST:1974:188)
Massima numero 7347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/06/1974;  Decisione del  14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7346


Titolo
SENT. 188/74 B. IMPIEGO PUBBLICO - RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, ART. 28, QUINTO COMMA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLE PROMOZIONI - INSUSSISTENZA - SOSTANZIALE DIVERSITA' DI POSIZIONE DEGLI INTERESSI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma quinto, del D.P.R. 28 dicembre 1970, numero 1077, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sul rilievo che la disposizione denunciata darebbe luogo ad una disparita' di trattamento, ai fini della promozione alla qualifica di coadiutore dattilografo giudiziario superiore. Fra coadiutori dattilografi provenienti da normali concorsi di accesso alla carriera (i quali sono ammessi a scrutinio per la promozione dopo sedici anni di servizio effettivo nella qualifica) e coadiutori dattilografi provenienti per passaggio dalle carriere inferiori degli ausiliari e degli operai dell'Amministrazione della Giustizia (per i quali, invece e' richiesta la minore anzianita' di anni 5 per partecipare allo scrutinio) giacche' inesatta e' la premessa di una identita' di situazione tra le due categorie di soggetti esistendo una sostanziale diversita' di posizione tra vincitori del concorso normale (che accedono all'iniziale qualifica con diritto alla prima classe di stipendio - parametro 120) e vincitori di concorso riservato per passaggi di categoria (con diritto alla quarta classe di stipendio - parametro 183 - che corrisponde alla prima classe di stipendio spettante al coadiutore principale della carriera esecutiva). Per l'ammissione al concorso dei primi non e' richiesta alcuna anzianita' in pregressi servizi mentre, per la partecipazione al concorso interno riservato ai secondi e' richiesta, per contro, una considerevole anzianita' di effettivo servizio prestato nella carriera ausiliaria o degli operai dalla quale provengono.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte