Sentenza 189/1974 (ECLI:IT:COST:1974:189)
Massima numero 7348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/06/1974;  Decisione del  14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7349  7350


Titolo
SENT. 189/74 A. IMPOSTE E TASSE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NORME SULLE NOTIFICAZIONI - D. P. R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 38, LETT. E - DISPENSA IL MESSO DALL'OBBLIGO DI RINVIARE LA LETTERA RACCOMANDATA AL CONTRIBUENTE CUI GLI AVVISI E GLI ATTI NON SONO STATI RECAPITATI IN MANI PROPRIE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (ESCLUSE LE PAROLE "COMPRESO QUELLO PREVISTO DALLA LETTERA F").

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 38, lett. e del testo unico sulle imposte dirette approvato col D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui esonera il messo notificatore dall'obbligo di inviare la lettera raccomandata al contribuente in tutti i casi in cui la notificazione non e' fatta in mani proprie del destinatario. Ed invero l'omissione di una formalita' di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera raccomandata a un indirizzo gia' noto, non trova una giustificazione razionale e compromette, almeno potenzialmente, il diritto di difesa del contribuente. La dichiarazione di legittimita' non puo', tuttavia, colpire quella parte della disposizione enunciata nelle parole "compreso quello (e cioe' il caso) previsto dalla lettera f", che si riferisce alla ipotesi in cui, nel Comune ove deve eseguirsi la notificazione, non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte