Sentenza 167/2020 (ECLI:IT:COST:2020:167)
Massima numero 43299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/06/2020; Decisione del
24/06/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Impiego pubblico - Stipendi del personale non contrattualizzato - Blocco degli incrementi retributivi dal 2011 al 2015 - Valorizzazione in quiescenza degli emolumenti pensionabili connessi alle classi e agli scatti che sarebbero maturati durante il blocco - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento con gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali, beneficiari di successivo reinquadramento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Stipendi del personale non contrattualizzato - Blocco degli incrementi retributivi dal 2011 al 2015 - Valorizzazione in quiescenza degli emolumenti pensionabili connessi alle classi e agli scatti che sarebbero maturati durante il blocco - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento con gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali, beneficiari di successivo reinquadramento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezz. giurisd. reg. per la Lombardia e per l'Abruzzo - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo 2011-2015. Non sussiste l'asserita disparità di trattamento con gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali - soli beneficiari del reinquadramento, introdotto dopo il blocco stipendiale, di cui all'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017 - poiché quest'ultima norma non è volta a eliminare, per il passato, gli effetti del blocco degli automatismi retributivi, previsto dalle disposizioni censurate, quanto, piuttosto, a razionalizzare, per il futuro, il trattamento economico legato al riordino delle carriere del personale delle Forze armate, agganciando la determinazione della retribuzione a un dato oggettivo, qual è il numero degli anni di servizio effettivo dell'ufficiale. Rimane tuttavia nella discrezionalità del legislatore prevedere, come condizione di miglior favore, la riliquidazione dei trattamenti di quiescenza includendo anche la quota di retribuzione che sarebbe spettata ai pubblici dipendenti in assenza del censurato blocco stipendiale, nei limiti consentiti dall'esigenza dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma, Cost.) e nel rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2018, n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 223 del 2012; ordinanza n. 113 del 2014).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezz. giurisd. reg. per la Lombardia e per l'Abruzzo - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo 2011-2015. Non sussiste l'asserita disparità di trattamento con gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali - soli beneficiari del reinquadramento, introdotto dopo il blocco stipendiale, di cui all'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017 - poiché quest'ultima norma non è volta a eliminare, per il passato, gli effetti del blocco degli automatismi retributivi, previsto dalle disposizioni censurate, quanto, piuttosto, a razionalizzare, per il futuro, il trattamento economico legato al riordino delle carriere del personale delle Forze armate, agganciando la determinazione della retribuzione a un dato oggettivo, qual è il numero degli anni di servizio effettivo dell'ufficiale. Rimane tuttavia nella discrezionalità del legislatore prevedere, come condizione di miglior favore, la riliquidazione dei trattamenti di quiescenza includendo anche la quota di retribuzione che sarebbe spettata ai pubblici dipendenti in assenza del censurato blocco stipendiale, nei limiti consentiti dall'esigenza dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma, Cost.) e nel rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2018, n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 223 del 2012; ordinanza n. 113 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 21
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 16
co. 1
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
04/09/2013
n. 122
art. 1
co. 1
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 256
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte