Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Riconducibilità della relativa disciplina alla potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Necessità, in generale, di assicurare i LEA e gli equilibri di bilancio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana che dispone l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, in contrasto con il piano di rientro sanitario). (Classif. 231008).
Con riferimento alla spesa sanitaria, le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore. Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria, funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, in grado di consentire comunque l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore degli utenti del servizio sanitario. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45476; S. 20/2023 - mass. 45341).
La disciplina dei piani di rientro va ricondotta a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; le previsioni dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. (Precedente: S. 20/2023 - mass. 45341).
La vincolatività dei piani di rientro dal disavanzo sanitario costituisce espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro. (Precedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2022 - mass. 45009).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso, l’art. 49 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’esercizio delle funzioni rese, stabilisce un adeguamento delle tariffe per le prestazioni poste in essere dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, nella misura del 7% e del 2%, in entrambi i casi a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Poiché la Regione Siciliana è attualmente sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali, come quelle previste dalla disposizione impugnata dal Governo; gli unici esborsi consentiti sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro). (Precedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 172/2018 - mass. 40163).