Sentenza 190/1974 (ECLI:IT:COST:1974:190)
Massima numero 7351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
14/06/1974; Decisione del
14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 190/74. SERVIZIO SOCIALE - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI - ASSISTENTI SOCIALI - POSIZIONE - LEGGE 16 LUGLIO 1972, N. 1085, ART. 14 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 9, 10, 11 E 13 DELLA STESSA) - DIPENDENZA GERARCHICA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GIUDIZIARIE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - NON SONO "ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA" - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 108, SECONDO COMMA, E 109 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 190/74. SERVIZIO SOCIALE - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI - ASSISTENTI SOCIALI - POSIZIONE - LEGGE 16 LUGLIO 1972, N. 1085, ART. 14 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 9, 10, 11 E 13 DELLA STESSA) - DIPENDENZA GERARCHICA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GIUDIZIARIE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - NON SONO "ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA" - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 108, SECONDO COMMA, E 109 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 Cost., sotto il profilo che i funzionari del servizio sociale del tribunale per minorenni non avrebbero assicurato l'indipendenza propria del giudice e sarebbero organi di polizia giudiziaria, pur essendo gerarchicamente subordinati tramite il direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, al ministero di grazia e giustizia. E', infatti, da escludere che i funzionari del servizio sociale possano ritenersi estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, posto che non sono abilitati ad emettere provvedimenti decisori. D'altro canto i loro compiti - diretti alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza minorile nonche' alla raccolta di notizie utili al giudice ai fini della conoscenza del minore - esulano dalle attribuzioni della polizia giudiziaria specificate nell'art. 219 c.p.p., ne' i funzionari medesimi rientrano nell'elencazione e nelle norme di qualificazione dell'art. 221 c.p.p..
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 Cost., sotto il profilo che i funzionari del servizio sociale del tribunale per minorenni non avrebbero assicurato l'indipendenza propria del giudice e sarebbero organi di polizia giudiziaria, pur essendo gerarchicamente subordinati tramite il direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, al ministero di grazia e giustizia. E', infatti, da escludere che i funzionari del servizio sociale possano ritenersi estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, posto che non sono abilitati ad emettere provvedimenti decisori. D'altro canto i loro compiti - diretti alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza minorile nonche' alla raccolta di notizie utili al giudice ai fini della conoscenza del minore - esulano dalle attribuzioni della polizia giudiziaria specificate nell'art. 219 c.p.p., ne' i funzionari medesimi rientrano nell'elencazione e nelle norme di qualificazione dell'art. 221 c.p.p..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 109
Altri parametri e norme interposte