Sentenza 191/1974 (ECLI:IT:COST:1974:191)
Massima numero 7352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/06/1974; Decisione del
14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 191/74. IMPIEGO PUBBLICO - CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DIMISSIONI DALL'IMPIEGO ACCETTATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIMISSIONI DICHIARATE DI UFFICIO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960, ART. 49: ESCLUSIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN DETTI CASI - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 191/74. IMPIEGO PUBBLICO - CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DIMISSIONI DALL'IMPIEGO ACCETTATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIMISSIONI DICHIARATE DI UFFICIO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960, ART. 49: ESCLUSIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN DETTI CASI - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Per retribuzione del lavoratore deve intendersi sia quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro sia quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto e corrisposta nella forma di pensione o indennita' di liquidazione. In base a tale orientamento cosi' com'e' stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte per riconosciuto contrasto con l'art. 36 Cost., la legittimita' dell'art. 16, comma primo, lett. a) del T.U. sulle pensioni dei dipendenti delle ferrovie dello Stato approvato con R.D. 22 aprile 1909, n. 229 e modificato dall'art. 1 d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915, che prevedeva l'esclusione dal diritto a pensione dell'agente dichiarato d'ufficio dimissionario dal servizio, deve coerentemente ritenersi che l'art. 49 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato secondo cui le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennita', costituisce ulteriore manifestazione di una limitazione restrittiva in danno dei lavoratori contrastante con la garanzia apportata dall'art. 36 Cost..
Per retribuzione del lavoratore deve intendersi sia quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro sia quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto e corrisposta nella forma di pensione o indennita' di liquidazione. In base a tale orientamento cosi' com'e' stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte per riconosciuto contrasto con l'art. 36 Cost., la legittimita' dell'art. 16, comma primo, lett. a) del T.U. sulle pensioni dei dipendenti delle ferrovie dello Stato approvato con R.D. 22 aprile 1909, n. 229 e modificato dall'art. 1 d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915, che prevedeva l'esclusione dal diritto a pensione dell'agente dichiarato d'ufficio dimissionario dal servizio, deve coerentemente ritenersi che l'art. 49 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato secondo cui le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennita', costituisce ulteriore manifestazione di una limitazione restrittiva in danno dei lavoratori contrastante con la garanzia apportata dall'art. 36 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte