Sentenza 192/1974 (ECLI:IT:COST:1974:192)
Massima numero 7354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/06/1974;  Decisione del  14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7353  7355


Titolo
SENT. 192/74 B. FERROVIE - FERROVIE NON CONCESSE A PRIVATI - LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, ART. 56 - ADDETTI ALLE FERROVIE ESERCITATE DALLO STATO - SONO PUBBLICI UFFICIALI - CONSEGUENZE PENALI.

Testo
A fronte della formulazione dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 concernente "l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private" - giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie integra la fattispecie criminosa dell'oltraggio, prevista e punita dall'art. 341 cod. pen., restando preclusa ogni indagine e valutazione da parte del giudice diretta a stabilire se l'attivita' in concreto affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica funzione o non piuttosto quelli diverse di un pubblico servizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte