Sentenza 192/1974 (ECLI:IT:COST:1974:192)
Massima numero 7355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/06/1974;  Decisione del  14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7353  7354


Titolo
SENT. 192/74 C. FERROVIE - FERROVIE NON CONCESSE A IMPRESE PRIVATE - LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, ART. 56 - ADDETTI ALLE FERROVIE ESERCITATE DALLO STATO - SONO PUBBLICI UFFICIALI, SENZA DISTINZIONE DI GRADO E DI UFFICIO - OFFESE AD ESSI RIVOLTE - INTEGRANO LA FATTISPECIE DELL'OLTRAGGIO DI CUI ALL'ART. 341 DEL COD. PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (PER I QUALI HA RILIEVO LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA COME PUBBLICA FUNZIONE O PUBBLICO SERVIZIO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attivita' svolta e' sempre piu' severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa e' diversamente punita a seconda che l'attivita' da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte