Sentenza 193/1974 (ECLI:IT:COST:1974:193)
Massima numero 7356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
14/06/1974; Decisione del
14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 193/74. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CASI IN CUI SI CONSIDERA REVOCATA - COD. PROC. PEN., ART. 102 - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - PARTE CIVILE COMPARSA NON ALL'INIZIO DEL DIBATTIMENTO, MA NEL CORSO DI ESSO - NON SI PUO' RITENERE REVOCATA LA COSTITUZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 193/74. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CASI IN CUI SI CONSIDERA REVOCATA - COD. PROC. PEN., ART. 102 - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - PARTE CIVILE COMPARSA NON ALL'INIZIO DEL DIBATTIMENTO, MA NEL CORSO DI ESSO - NON SI PUO' RITENERE REVOCATA LA COSTITUZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non puo' ritenersi revocata, allorche' la parte civile compaia anziche' all'inizio del dibattimento nel corso di esso. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riguardo all'ipotesi che la parte civile, non comparsa all'inizio del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di essere stata in precedenza legittimamente impedita.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non puo' ritenersi revocata, allorche' la parte civile compaia anziche' all'inizio del dibattimento nel corso di esso. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riguardo all'ipotesi che la parte civile, non comparsa all'inizio del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di essere stata in precedenza legittimamente impedita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte