Ordinanza 195/1974 (ECLI:IT:COST:1974:195)
Massima numero 7358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  14/06/1974;  Decisione del  14/06/1974
Deposito del 26/06/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 195/74. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COD. PEN., ART 625 - JUS SUPERVENIENS: D.L. 11 APRILE 1974, N. 99 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Nei casi in cui, successivamente alla proposizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, si sia determinato, in conseguenza di nuovi provvedimenti legislativi, un fenomeno di jus superveniens che abbia abrogato o modificato la disposizione denunziata, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza (nella specie la questione sollevata aveva ad oggetto l'art. 625 cod. pen. nella parte in cui, per le circostanze aggravanti in esso contemplate, determina la misura della pena in misura indipendente da quella ordinaria del reato, escludendo cosi', in applicazione di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, c.p., la possibilita' di operare il giudizio di equivalenza o di prevalenza nel caso di contemporaneo concorso di circostanze attenuanti, ed in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale era sopravvenuto il D.L. 11 aprile 1974, n. 99, il quale ha sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen. con una disposizione che prevede espressamente l'applicabilita' delle norme sul concorso di circostanze anche a quelle per le quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23