Impiego pubblico - Stipendi del personale non contrattualizzato - Blocco degli incrementi retributivi dal 2011 al 2015 - Valorizzazione in quiescenza degli emolumenti pensionabili connessi alle classi e agli scatti che sarebbero maturati durante il blocco - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di solidarietà sociale, di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici, nonché di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Abruzzo in riferimento agli artt. 2, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo 2011-2015. Il blocco degli automatismi retributivi risponde a un'esigenza di contenimento della spesa complessiva per il personale pubblico, in modo da assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La conformità agli evocati parametri va pertanto valutata considerando da un lato il trattamento pensionistico complessivo - e non le singole voci retributive, quali gli incrementi retributivi automatici -, dall'altro che la connotazione solidaristica del sistema della previdenza obbligatoria giustifica l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale anche al di là di una stretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, con le prestazioni pensionistiche. Inoltre, il blocco stipendiale non ha valenza tributaria, trattandosi piuttosto di una regola legale conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti nel quinquennio in questione, che integra, temporaneamente e in via eccezionale, la disciplina, legale o contrattuale, del trattamento retributivo per perseguire la finalità di contenerne il costo complessivo. La normativa censurata non ricade infine nell'ambito applicativo dell'evocata tutela convenzionale, poiché non ha comportato la privazione di un "bene" costituito dagli incrementi retributivi sterilizzati, mai in realtà entrati nel patrimonio dei pubblici dipendenti. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2018, n. 173 del 2016, n. 96 del 2016, n. 70 del 2015, n. 154 del 2014 e n. 304 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia dell'art. 38 Cost. è agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Il principio di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non comporta un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione di tale principio. D'altra parte, con riferimento a misure di contenimento della spesa per i trattamenti retributivi e pensionistici del personale pubblico, la mancanza di forme di recupero e l'effetto di c.d. trascinamento nel tempo delle misure di blocco e sterilizzazione costituiscono - in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario - conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015).