Sentenza 198/1974 (ECLI:IT:COST:1974:198)
Massima numero 7361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 198/74. IMPUGNAZIONI PENALI - IMPUGNAZIONI ISTRUTTORIE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - COD. PROC. PEN., ART. 387 (RECTIUS: 399) - ERRONEA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO - QUERELANTE CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPATE DALLO STATO - FACOLTA' DI PROPORRE IMPUGNAZIONE EX ART. 202 COD. PROC. PEN., E, SE LA SENTENZA NON E' IMPUGNABILE, DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE (LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La tutela del diritto di difesa del querelante e' pienamente assicurata dall'art. 382, terzo comma, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, il quale stabilisce espressamente che il querelante condannato alle spese con la sentenza di proscioglimento "ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202 stesso codice" (impugnazione per i soli interessi civili) e "se la sentenza non e' impugnabile, puo' proporre soltanto ricorso per cassazione". L'ordinamento appresta quindi al querelante condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, uno specifico ed efficace strumento di difesa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 387 (rectius: 399) cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe al querelante condannato alle spese il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111, comma secondo, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte