Sentenza 199/1974 (ECLI:IT:COST:1974:199)
Massima numero 7362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 199/74. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - ESAME DEL TESTIMONE IN SEDE ISTRUTTORIA - COD. PROC. PEN., ART. 317, PENULTIMO COMMA - PUO' ASSISTERE IL PERITO DI UFFICIO E NON IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ETEROGENEITA' DELLE RELATIVE FUNZIONI E POSIZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 317, penultimo comma, Cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'assistenza del solo perito di ufficio all'esame dei testimoni in istruttoria ed esclude, invece, l'assistenza dei consulenti tecnici di parte, non concreta una difformita' di trattamento in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non sussiste, invero, omogeneita' fra le funzioni del perito e quelle del consulente tecnico, essendo il primo un diretto ausiliario del giudice mentre il secondo e' parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera. E tale differenziazione rende applicabili anche nella specie i criteri gia' affermati con la sent. n. 63 del 1972 per quanto riguarda l'esclusione del difensore dalla partecipazione all'esame dei testimoni in istruttoria. E' pertanto infondata la questione di legittimita' dell'art. 317, penultimo comma, Cod. proc. pen., sollevata per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il cennato profilo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte