Sentenza 200/1974 (ECLI:IT:COST:1974:200)
Massima numero 7363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7364


Titolo
SENT. 200/74 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI AI QUALI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI DELLE PARTI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - ESCLUDE L'ASSISTENZA AGLI INTERROGATORI DEI TESTIMONI, RESI IN ISTRUTTORIA - QUESTIONE GIA' DECISA - PRETESA DISPARITA' TRA PARTE CIVILE E IMPUTATI, IN QUANTO IL DIFENSORE DELL'UNA PUO' ASSISTERE ALL'INTERROGATORIO DELL'ALTRO E NON ANCHE VICEVERSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis, Cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'assistenza dei difensori delle parti agli interrogatori dei testimoni resi in istruttoria, sollevata in relazione all'art. 24 Cost. e gia' dichiarata infondata, per quanto riguarda i difensori dell'imputato, con la sent. n. 63 del 1972 e, per quanto riguarda il particolare aspetto concernente il preteso svantaggio in cui l'imputato verrebbe a trovarsi nei confronti della parte civile, il cui difensore puo' assistere all'interrogatorio dell'imputato stesso senza che, reciprocamente il difensore di quest'ultimo goda di analoga facolta' nei confronti della parte civile, con la sent. n. 146 del 1973. Non risultano invero addotti nella specie argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a discostarsi dalle predette decisioni, anche per quanto riguarda i difensori delle parti diverse dall'imputato, nei cui confronti sono validi gli argomenti contenuti nella sopra richiamata decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte