Sentenza 200/1974 (ECLI:IT:COST:1974:200)
Massima numero 7364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7363


Titolo
SENT. 200/74 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI AI QUALI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI DELLE PARTI - COD. PROC. PEN., ART. 304 QUATER - VERBALI DELLE PROVE TESTIMONIALI ASSUNTE IN ISTRUTTORIA - NON E' PREVISTO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 304 quater, Cod. proc. pen., secondo cui e' consentito il deposito dei verbali degli interrogatori dei testi assunti in istruttoria entro i cinque giorni dal conferimento, a differenza di quanto invece previsto per gli altri atti ivi tassativamente elencati, non comporta lesione dei diritti della difesa dell'imputato. Devono invero ritenersi operanti anche rispetto al regime del deposito dei verbali testimoniali istruttori i limiti riconosciuti all'intervento della difesa in relazione all'espletamento di tale mezzo istruttorio, con la sent. n. 63 del 1972, i quali escludono che il rispetto dell'art. 24 Cost. esiga l'intervento della difesa per quanto riguarda le prove testimoniali in sede istruttoria. E' pertanto infondata la questione sollevata, sotto il detto profilo, contro l'art. 304 quater, Cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte