Sentenza 201/1974 (ECLI:IT:COST:1974:201)
Massima numero 7366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 201/74 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ARTT. 348, TERZO COMMA, E 465 CPV. - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI SENTIRE COME TESTIMONI I COIMPUTATI PROSCIOLTI O CONDANNATI - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 201/74 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ARTT. 348, TERZO COMMA, E 465 CPV. - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI SENTIRE COME TESTIMONI I COIMPUTATI PROSCIOLTI O CONDANNATI - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Razionalmente il soggetto che abbia reso a suo tempo interrogatorio in qualita' di coimputato non puo' essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti, perche' il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilita' finirebbe col togliere attendibilita' alla sua deposizione. In presenza di detti presupposti logici ed obiettivi, che giustificano ampiamente la citata limitazione, e' da escludere che l'art. 348 cod. proc. pen. nella parte in cui lo dispone e l'art. 465 dello stesso codice, nella parte in cui sostanzialmente, riproduce il divieto, siano in contrasto con l'art. 3 Cost., e le relative questioni di legittimita' costituzionale vanno pertanto dichiarate infondate.
Razionalmente il soggetto che abbia reso a suo tempo interrogatorio in qualita' di coimputato non puo' essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti, perche' il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilita' finirebbe col togliere attendibilita' alla sua deposizione. In presenza di detti presupposti logici ed obiettivi, che giustificano ampiamente la citata limitazione, e' da escludere che l'art. 348 cod. proc. pen. nella parte in cui lo dispone e l'art. 465 dello stesso codice, nella parte in cui sostanzialmente, riproduce il divieto, siano in contrasto con l'art. 3 Cost., e le relative questioni di legittimita' costituzionale vanno pertanto dichiarate infondate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte