Sentenza 201/1974 (ECLI:IT:COST:1974:201)
Massima numero 7367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 201/74 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 348, TERZO COMMA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI SENTIRE COME TESTIMONI I COIMPUTATI PROSCIOLTI O CONDANNATI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 201/74 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 348, TERZO COMMA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI SENTIRE COME TESTIMONI I COIMPUTATI PROSCIOLTI O CONDANNATI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esclusione della possibilita' di sentire come testimoni coloro che abbiano, a suo tempo, reso interrogatorio in qualita' di coimputati, sancito dall'art. 348 c.p.p. e sostanzialmente riprodotta dall'art. 465 cpv. dello stesso codice non contrasta con l'art. 27 della Costituzione, perche' la norma impugnata si limita a porre una cautela processuale a vantaggio della attendibilita' della testimonianza, senza che possa in alcun modo assumere i caratteri di una sanzione a carico del coimputato, nel cui interesse, anzi, e' dettata salvaguardandolo dalle eventuali responsabilita' cui la sua particolare posizione potrebbe esporlo. Manca, pertanto, ogni possibilita' di configurare un contrasto con la invocata norma costituzionale, che dispone soltanto che l'imputato non e' considerato colpevole fino alla condanna definitiva, e si esclude, cosi', che egli, prima di tale momento, possa essere comunque assoggettato a sanzioni punitive, non vieta peraltro che possa essere precisato sui suoi confronti un trattamento processuale che tale natura non rivesta.
L'esclusione della possibilita' di sentire come testimoni coloro che abbiano, a suo tempo, reso interrogatorio in qualita' di coimputati, sancito dall'art. 348 c.p.p. e sostanzialmente riprodotta dall'art. 465 cpv. dello stesso codice non contrasta con l'art. 27 della Costituzione, perche' la norma impugnata si limita a porre una cautela processuale a vantaggio della attendibilita' della testimonianza, senza che possa in alcun modo assumere i caratteri di una sanzione a carico del coimputato, nel cui interesse, anzi, e' dettata salvaguardandolo dalle eventuali responsabilita' cui la sua particolare posizione potrebbe esporlo. Manca, pertanto, ogni possibilita' di configurare un contrasto con la invocata norma costituzionale, che dispone soltanto che l'imputato non e' considerato colpevole fino alla condanna definitiva, e si esclude, cosi', che egli, prima di tale momento, possa essere comunque assoggettato a sanzioni punitive, non vieta peraltro che possa essere precisato sui suoi confronti un trattamento processuale che tale natura non rivesta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte