Sentenza 202/1974 (ECLI:IT:COST:1974:202)
Massima numero 7369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 202/74. ANTICHITA' E BELLE ARTI - TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE STORICO ED ARTISTICO - VINCOLI ALLA PROPRIETA' PRIVATA - LIMITAZIONI CHE NON SI TRADUCONO IN SOSTANZIALE ABLAZIONE DEL DIRITTO DOMINICALE - ART. 21, COMMA PRIMO, LEGGE N. 1089 DEL 1939 - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 42, COMMA TERZO, E 3, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 202/74. ANTICHITA' E BELLE ARTI - TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE STORICO ED ARTISTICO - VINCOLI ALLA PROPRIETA' PRIVATA - LIMITAZIONI CHE NON SI TRADUCONO IN SOSTANZIALE ABLAZIONE DEL DIRITTO DOMINICALE - ART. 21, COMMA PRIMO, LEGGE N. 1089 DEL 1939 - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 42, COMMA TERZO, E 3, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 42, comma terzo, Cost. non impone indennizzo quando la legge regoli in via generale, limitandone il contenuto, i diritti dominicali, in relazione a determinati beni ed al fine di assicurarne la funzione sociale ed evitare lesioni all'interesse pubblico; la riserva di legge espressa in tale norma consente al legislatore di attribuire alla P.A. il potere d'incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili, qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitarne chiaramente la discrezionalita'. Non viola quindi il precetto costituzionale l'art. 21, comma primo, della legge n. 1089 del 1939, che non concerne l'espropriazione di immobili di proprieta' privata ma, riconoscendo un pubblico interesse rispetto a beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne disciplina il regime, accordando alla P.A. il potere di imporre dei limiti all'esercizio dei diritti privati in relazione ad un preciso interesse pubblico ed in base ad apprezzamento tecnico sufficientemente definito e controllabile, la cui discrezionalita' risulta chiaramente determinata. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto la norma in questione prevede limitazioni della proprieta' che non si identificano con l'ablazione di questa, e di conseguenza pone in essere una situazione che non e' in alcun modo parificabile a quella del proprietario espropriato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), nella parte in cui non prevede diritto ad indennizzo per le limitazioni alla proprieta' privata da esso consentite. Cfr.: sentt. nn. 38 del 1966 e 94 del 1971.
L'art. 42, comma terzo, Cost. non impone indennizzo quando la legge regoli in via generale, limitandone il contenuto, i diritti dominicali, in relazione a determinati beni ed al fine di assicurarne la funzione sociale ed evitare lesioni all'interesse pubblico; la riserva di legge espressa in tale norma consente al legislatore di attribuire alla P.A. il potere d'incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili, qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitarne chiaramente la discrezionalita'. Non viola quindi il precetto costituzionale l'art. 21, comma primo, della legge n. 1089 del 1939, che non concerne l'espropriazione di immobili di proprieta' privata ma, riconoscendo un pubblico interesse rispetto a beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne disciplina il regime, accordando alla P.A. il potere di imporre dei limiti all'esercizio dei diritti privati in relazione ad un preciso interesse pubblico ed in base ad apprezzamento tecnico sufficientemente definito e controllabile, la cui discrezionalita' risulta chiaramente determinata. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto la norma in questione prevede limitazioni della proprieta' che non si identificano con l'ablazione di questa, e di conseguenza pone in essere una situazione che non e' in alcun modo parificabile a quella del proprietario espropriato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), nella parte in cui non prevede diritto ad indennizzo per le limitazioni alla proprieta' privata da esso consentite. Cfr.: sentt. nn. 38 del 1966 e 94 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte