Sentenza 204/1974 (ECLI:IT:COST:1974:204)
Massima numero 7373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 204/74. PENA - ESTINZIONE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - FINALITA' - VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DA PARTE DELL'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DIRITTO DEL CONDANNATO QUANDO SI VERIFICANO LE CONDIZIONI POSTE DAL DIRITTO SOSTANZIALE. PENA - ESTINZIONE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 43 - FACOLTA' DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCEDERE CON DECRETO LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE PREVISTA E REGOLATA DALL'ART. 176 COD. PEN. (ED ESTESA DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634, ANCHE AI CONDANNATI ALL'ERGASTOLO) - DISCREZIONALITA' - CARATTERE NECESSARIAMENTE GIURISDIZIONALE DI PROCEDURA E COMPETENZE IN MATERIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 111, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con l'art. 27, comma terzo, Cost. l'istituto della liberazione condizionale ha assunto un peso ed un valore piu' incisivo di quello che non avesse in origine, presupponendo il suo ambito di applicazione un obbligo tassativo per il legislatore di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzare le finalita' rieducative della pena e le forme atte a garantirle. Sulla base di tale precetto sorge il diritto del condannato - che deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale - a che, verificandosi le condizioni poste dal diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se la quantita' di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al fine rieducativo. Di conseguenza la facolta' riconosciuta al Ministro di Grazia e Giustizia dall'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) di accordare, con proprio decreto, la liberazione condizionale prevista e regolata dall'art. 176 cod. pen., contrasta con quelle garanzie che attengono alla liberta' personale, in riferimento alla quale l'art. 24 Cost., nel quadro dei precetti contenuti nell'art. 13, ne assicura la tutela giurisdizionale, potendo il Ministro, nell'amplissima discrezionalita' concessagli, disattendere il parere espresso dall'organo giudiziario, il solo idoneo a valutare l'effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio. Tale disarmonia del sistema si appalesa ancora piu' inaccettabile a seguito della legge 25 novembre 1962 n. 1634, che ha modificato il testo originario dell'art. 176 e, tra l'altro, ha esteso l'applicazione all'ergastolo, giacche, l'istituto ha assunto la fisionomia di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, per cui - trattandosi anche della interruzione della esecutorieta' di una sentenza passata in giudicato - non puo' che far capo ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso. Pertanto l'art. 43 del r.d. n. 602 del 1931 va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte