Sentenza 205/1974 (ECLI:IT:COST:1974:205)
Massima numero 7374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 205/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA' AGLI ENTI PUBBLICI (NELLA SPECIE: ALL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI) DEL T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ARTT. 44 E SEGUENTI, DEL R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038 ARTT. 43 E SEGUENTI, DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923 N. 2440, ARTT. 82 E 83, DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ARTT. 18 E 19 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 24 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 205/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA' AGLI ENTI PUBBLICI (NELLA SPECIE: ALL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI) DEL T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ARTT. 44 E SEGUENTI, DEL R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038 ARTT. 43 E SEGUENTI, DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923 N. 2440, ARTT. 82 E 83, DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ARTT. 18 E 19 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 24 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44 e ss. del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e ss. del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"; 82, 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" limitatamente alla loro applicabilita' agli enti pubblici ed in particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza nella quale si riconosce, ai sensi dell'art. 103 della Cost. che alla Corte dei conti e' attribuita la giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", non e' rilevante nel giudizio a quo, ove il problema da risolvere concerne esclusivamente la giurisdizione e piu' precisamente i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti in materia di responsabilita' dei pubblici amministratori e dipendenti per danno da essi direttamente o indirettamente arrecato agli enti di pertinenza nel corso ed a causa del loro rapporto di ufficio con questo: problema che la stessa ordinanza mostra chiaramente sia da risolvere nel senso del difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Cosi' che le censure proposte sono in realta' conseguenziali alla affermata illegittimita' costituzionale delle norme di legge disciplinanti il processo dinanzi alla Corte dei conti nei suoi presupposti di legittimazione nelle sue forme di svolgimento, nelle particolari e differenziate modalita' di definizione e l'eventuale fondatezza di esse - o di alcune fra esse - comporterebbe in ipotesi soltanto la parziale illegittimita' delle singole norme cui specificamente si riferiscono ma non anche della norma attributiva della giurisdizione che unicamente rileva nel giudizio a quo.
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44 e ss. del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e ss. del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"; 82, 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" limitatamente alla loro applicabilita' agli enti pubblici ed in particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza nella quale si riconosce, ai sensi dell'art. 103 della Cost. che alla Corte dei conti e' attribuita la giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", non e' rilevante nel giudizio a quo, ove il problema da risolvere concerne esclusivamente la giurisdizione e piu' precisamente i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti in materia di responsabilita' dei pubblici amministratori e dipendenti per danno da essi direttamente o indirettamente arrecato agli enti di pertinenza nel corso ed a causa del loro rapporto di ufficio con questo: problema che la stessa ordinanza mostra chiaramente sia da risolvere nel senso del difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Cosi' che le censure proposte sono in realta' conseguenziali alla affermata illegittimita' costituzionale delle norme di legge disciplinanti il processo dinanzi alla Corte dei conti nei suoi presupposti di legittimazione nelle sue forme di svolgimento, nelle particolari e differenziate modalita' di definizione e l'eventuale fondatezza di esse - o di alcune fra esse - comporterebbe in ipotesi soltanto la parziale illegittimita' delle singole norme cui specificamente si riferiscono ma non anche della norma attributiva della giurisdizione che unicamente rileva nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23