Sentenza 206/1974 (ECLI:IT:COST:1974:206)
Massima numero 7375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7376


Titolo
SENT. 206/74 A. LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3 E TAB. ALL. 4, VOCE N. 38 - INTERPRETAZIONE - AMBITO DELLA TUTELA ASSICURATIVA - ESTENSIONE ANCHE AI LAVORATORI DIRETTAMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DELLE LAVORAZIONI ELENCATE IN TABELLA PUR SENZA ESSERE AD ESSE SPECIFICATAMENTE ADDETTI.

Testo
L'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non puo' considerarsi una norma speciale, derogante - quanto all'individuazione dei soggetti esposti al rischio delle malattie professionali - al principio generale del cosiddetto rischio ambientale, desumibile dall'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, per cui la tutela assicurativa in materia infortunistica e' estesa a tutti i lavoratori esposti al rischio di determinate lavorazioni - comprese tra le "attivita' protette" a' sensi dell'art. 1 - pur senza essere specificatamente e direttamente applicati ad esse. Anche per le malattie professionali il riferimento all'esercizio di speciali lavorazioni deve essere inteso nel senso lato, dovendosi ritenere addette all'esercizio stesso, in conformita' al disposto dell'art. 1, anche le persone comunque occupate in attivita' complementari o sussidiarie, nel quadro globale delle prestazioni lavorative organizzate dell'impresa nel medesimo ambiente. Onde va riconosciuta in via generale la tutela assicurativa anche ai lavoratori direttamente esposti al rischio delle lavorazioni elencate in tabella, pur senza esservi specificatamente addetti, cosicche' appare infondata al riguardo ogni questione di a.c. per contrasto con il principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte