Sentenza 207/1974 (ECLI:IT:COST:1974:207)
Massima numero 7377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 207/74. REATO IN GENERE - CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE - FINALITA' - SUO PRETESO FONDAMENTO SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRAVVENTORI - COD. PEN., ART. 162 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 207/74. REATO IN GENERE - CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE - FINALITA' - SUO PRETESO FONDAMENTO SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRAVVENTORI - COD. PEN., ART. 162 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'istituto dell'oblazione - che l'art. 162 cod. pen. prevede quale causa di estinzione delle contravvenzioni per le quali la legge commina solo l'ammenda - non si fonda sul requisito soggettivo della solvibilita' ma sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e su quello del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa. Poiche' a seguito del commesso reato il contravventore deve in ogni caso subire la pena pecuniaria, il legislatore concede di avvalersi di un istituto che gli consente un minore sacrificio economico, ed in siffatta situazione perde qualsiasi rilievo l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve sopportarne inderogabilmente le conseguenze. La disparita' di trattamento non e' quindi creata dall'istituto dell'oblazione e non sarebbe eliminata dalla dichiarazione di illegittimita' di esso, poiche' in tal caso tutti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sarebbero egualmente soggetti al procedimento penale ordinario e l'insolvente subirebbe la conversione (di cui e' stata riconosciuta la conformita' alla Costituzione) della pena pecuniaria in detentiva. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cit., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che detto istituto, basandosi esclusivamente sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto l'imputato che non ha i mezzi per effettuare l'oblazione sarebbe costretto a subire il procedimento penale con tutte le conseguenze che esso comporta, ivi compresa la conversione della pena pecuniaria in detentiva. Cfr.: sent. n. 29 del 1962.
L'istituto dell'oblazione - che l'art. 162 cod. pen. prevede quale causa di estinzione delle contravvenzioni per le quali la legge commina solo l'ammenda - non si fonda sul requisito soggettivo della solvibilita' ma sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e su quello del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa. Poiche' a seguito del commesso reato il contravventore deve in ogni caso subire la pena pecuniaria, il legislatore concede di avvalersi di un istituto che gli consente un minore sacrificio economico, ed in siffatta situazione perde qualsiasi rilievo l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve sopportarne inderogabilmente le conseguenze. La disparita' di trattamento non e' quindi creata dall'istituto dell'oblazione e non sarebbe eliminata dalla dichiarazione di illegittimita' di esso, poiche' in tal caso tutti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sarebbero egualmente soggetti al procedimento penale ordinario e l'insolvente subirebbe la conversione (di cui e' stata riconosciuta la conformita' alla Costituzione) della pena pecuniaria in detentiva. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cit., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che detto istituto, basandosi esclusivamente sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto l'imputato che non ha i mezzi per effettuare l'oblazione sarebbe costretto a subire il procedimento penale con tutte le conseguenze che esso comporta, ivi compresa la conversione della pena pecuniaria in detentiva. Cfr.: sent. n. 29 del 1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte