Ordinanza 209/1974 (ECLI:IT:COST:1974:209)
Massima numero 7379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 209/74. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COD. CIV., ART. 2237, SECONDO E TERZO COMMA - RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO SOLO PER GIUSTA CAUSA E IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 209/74. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COD. CIV., ART. 2237, SECONDO E TERZO COMMA - RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO SOLO PER GIUSTA CAUSA E IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto le norme denunziate dispongono che il professionista puo' recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre consentono a quest'ultimo di porre fine al rapporto ad nutum, con il solo obbligo di corrispondere al professionista il compenso per l'opera svolta e l'importo delle spese sostenute). Cfr.: sent. n. 25 del 1974.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto le norme denunziate dispongono che il professionista puo' recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre consentono a quest'ultimo di porre fine al rapporto ad nutum, con il solo obbligo di corrispondere al professionista il compenso per l'opera svolta e l'importo delle spese sostenute). Cfr.: sent. n. 25 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte