Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Motivazione non implausibile - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di giurisdizione dei rimettenti, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, e 1-ter, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018. I giudici a quibus hanno individuato nell'art. 10 del d.l. censurato il fondamento della propria giurisdizione, posto che tale norma devolve al giudice amministrativo, ed in particolare al TAR ligure, tutte le controversie relative agli atti adottati dal commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Tanto basta per ritenere non priva di plausibilità la motivazione dei rimettenti, considerato che i giudizi principali hanno tutti per oggetto atti dell'organo commissariale.
L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti processuali di instaurazione del giudizio principale spetta al rimettente, purché quest'ultimo ne offra una motivazione non implausibile. (Precedente citato: sentenza n. 128 del 2019).