Ordinanza 211/1974 (ECLI:IT:COST:1974:211)
Massima numero 7381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 04/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 211/74. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1040 - EFFICACIA ERGA OMNES DELL'ART. 49 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1956 - TERMINE DI DECADENZA DI DUE MESI PER I RECLAMI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE ED AGLI ALTRI COMPENSI - PRETESO CONTRASTO CON ART. 76 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - NECESSITA' DI UN RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 211/74. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1040 - EFFICACIA ERGA OMNES DELL'ART. 49 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1956 - TERMINE DI DECADENZA DI DUE MESI PER I RECLAMI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE ED AGLI ALTRI COMPENSI - PRETESO CONTRASTO CON ART. 76 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - NECESSITA' DI UN RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma denunciata, intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione, della quale il giudice a quo non ha potuto ovviamente tener conto ai fini della rilevanza, rende necessaria una decisione di restituzione degli atti, affinche' l'ufficio rimettente accerti, alla stregua di detta pronuncia, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a se' debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, per i dipendenti delle case di cura private - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. -, avendo la Corte gia' dichiarato illegittima la recezione, nel decreto suddetto, di tale articolo, in quanto fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, e successive modificazioni). Cfr.: sent. n. 174 del 1972.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma denunciata, intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione, della quale il giudice a quo non ha potuto ovviamente tener conto ai fini della rilevanza, rende necessaria una decisione di restituzione degli atti, affinche' l'ufficio rimettente accerti, alla stregua di detta pronuncia, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a se' debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, per i dipendenti delle case di cura private - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. -, avendo la Corte gia' dichiarato illegittima la recezione, nel decreto suddetto, di tale articolo, in quanto fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, e successive modificazioni). Cfr.: sent. n. 174 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23