Sentenza 212/1974 (ECLI:IT:COST:1974:212)
Massima numero 7382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7383
Titolo
SENT. 212/74 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COD. PROC. PEN., ART. 497, PRIMO COMMA - NON PREVEDE COME LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLA COMPARIZIONE ALL'UDIENZA LA DETENZIONE ALL'ESTERO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DETENZIONE IN ITALIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 212/74 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COD. PROC. PEN., ART. 497, PRIMO COMMA - NON PREVEDE COME LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLA COMPARIZIONE ALL'UDIENZA LA DETENZIONE ALL'ESTERO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DETENZIONE IN ITALIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 497, primo comma cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero, pone in essere un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi dello stato di detenzione in Italia dell'imputato, che di per se' non e' causa impeditiva della comparizione in giudizio, perche' questa resta egualmente possibile attraverso il mezzo della traduzione. La disposizione e', pertanto, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbiti i profili concernenti la violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione.
L'art. 497, primo comma cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero, pone in essere un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi dello stato di detenzione in Italia dell'imputato, che di per se' non e' causa impeditiva della comparizione in giudizio, perche' questa resta egualmente possibile attraverso il mezzo della traduzione. La disposizione e', pertanto, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbiti i profili concernenti la violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte