Sentenza 212/1974 (ECLI:IT:COST:1974:212)
Massima numero 7383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7382
Titolo
SENT. 212/74 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COD. PROC. PEN., ART. 497, TERZO COMMA - MANCATA COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - PROVA DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - LIMITI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E DI PRECISAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 212/74 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COD. PROC. PEN., ART. 497, TERZO COMMA - MANCATA COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - PROVA DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - LIMITI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E DI PRECISAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 497, terzo comma, cod. proc. pen., sulla prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione", perche' nell'ordinanza non vi e' alcuna motivazione sulla rilevanza, ne' sono stati precisati i termini in cui il giudice intende prospettare la questione.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 497, terzo comma, cod. proc. pen., sulla prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione", perche' nell'ordinanza non vi e' alcuna motivazione sulla rilevanza, ne' sono stati precisati i termini in cui il giudice intende prospettare la questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte