Sentenza 213/1974 (ECLI:IT:COST:1974:213)
Massima numero 7384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 213/74. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 497 E 88 - MANCATA COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO PER FENOMENI PATOLOGICI DI CUI NON SIA SUFFICIENTEMENTE PREVEDIBILE IL TERMINE DI DURATA - PRETESA IMPOSSIBILITA' DI SOSPENSIONE O DI RINVIO DEL DIBATTIMENTO - INSUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/74. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 497 E 88 - MANCATA COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO PER FENOMENI PATOLOGICI DI CUI NON SIA SUFFICIENTEMENTE PREVEDIBILE IL TERMINE DI DURATA - PRETESA IMPOSSIBILITA' DI SOSPENSIONE O DI RINVIO DEL DIBATTIMENTO - INSUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 497 e 88 c.p.p. sollevata per il fatto che i fenomeni patologici impedienti la comparizione dell'imputato alla udienza, e dei quali non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento. Il giudice puo' bensi' negare attendibilita' alla prova dell'impedimento, non puo' non ritenere necessaria la presenza dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei diritti della difesa. Ed e' da aggiungere che e' giurisprudenza consolidata dalla Corte di cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento e' inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente dell'inabilita' e conseguente impedimento a comparire. Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 497 e 88 c.p.p. sollevata per il fatto che i fenomeni patologici impedienti la comparizione dell'imputato alla udienza, e dei quali non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento. Il giudice puo' bensi' negare attendibilita' alla prova dell'impedimento, non puo' non ritenere necessaria la presenza dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei diritti della difesa. Ed e' da aggiungere che e' giurisprudenza consolidata dalla Corte di cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento e' inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente dell'inabilita' e conseguente impedimento a comparire. Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte