Sentenza 214/1974 (ECLI:IT:COST:1974:214)
Massima numero 7385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 214/74. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 93 - SOLIDARIETA' PROCESSUALE TRIBUTARIA - NOTIFICAZIONI - TERMINE - DECORRENZA - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ALLA LUCE DI PRECEDENTI DECISIONI DELLA CORTE - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 214/74. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 93 - SOLIDARIETA' PROCESSUALE TRIBUTARIA - NOTIFICAZIONI - TERMINE - DECORRENZA - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ALLA LUCE DI PRECEDENTI DECISIONI DELLA CORTE - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) in quanto, dopo la sentenza n. 48 del 1968 di questa Corte, i termini per impugnare l'accertamento decorrono, per ciascuno dei coobbligati al pagamento dell'imposta, dal momento della notifica e l'accertamento di maggior valore e' ancorato, nei confronti di tutti, ai valori correnti, all'epoca del trasferimento, i quali possono essere identificati anche a distanza di tempo, senza eccessiva difficolta', attraverso una rilevazione retrospettiva e comparativa degli atti stipulati in quel tempo.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) in quanto, dopo la sentenza n. 48 del 1968 di questa Corte, i termini per impugnare l'accertamento decorrono, per ciascuno dei coobbligati al pagamento dell'imposta, dal momento della notifica e l'accertamento di maggior valore e' ancorato, nei confronti di tutti, ai valori correnti, all'epoca del trasferimento, i quali possono essere identificati anche a distanza di tempo, senza eccessiva difficolta', attraverso una rilevazione retrospettiva e comparativa degli atti stipulati in quel tempo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte