Sentenza 216/1974 (ECLI:IT:COST:1974:216)
Massima numero 7388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/74 B. REATI E PENE - PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEI REATI - DEROGA COSTITUITA DALLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA - FONDAMENTO - FINALITA'.
SENT. 216/74 B. REATI E PENE - PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEI REATI - DEROGA COSTITUITA DALLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA - FONDAMENTO - FINALITA'.
Testo
La deroga del principio generale della perseguibilita' d'ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica criminale. nella maggior parte dei casi, la perseguibilita' a querela della persona offesa e' stata prevista per reati di lieve entita', in considerazione della tenuita' dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la liberta' sessuale, il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunita' del procedimento giurisdizionale.
La deroga del principio generale della perseguibilita' d'ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica criminale. nella maggior parte dei casi, la perseguibilita' a querela della persona offesa e' stata prevista per reati di lieve entita', in considerazione della tenuita' dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la liberta' sessuale, il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunita' del procedimento giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte