Sentenza 216/1974 (ECLI:IT:COST:1974:216)
Massima numero 7389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/74 C. REATI E PENE - REGOLA DELL'INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AZIONE PENALE - DEROGA A TUTELA DI RAGIONI DI RISERVATEZZA - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - CONFERISCE AL FATTO CARATTERE DI PUBBLICITA' - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA NELLA FATTISPECIE EX ART. 542, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 216/74 C. REATI E PENE - REGOLA DELL'INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AZIONE PENALE - DEROGA A TUTELA DI RAGIONI DI RISERVATEZZA - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - CONFERISCE AL FATTO CARATTERE DI PUBBLICITA' - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA NELLA FATTISPECIE EX ART. 542, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
La ragione di riservatezza, alla cui tutela e' stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicita' che prima non aveva. Ne' rileva la circostanza che tale pubblicita' si verifichi per gradi e con intensita' variabile, perche' cio' che conta e' il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa e' costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.
La ragione di riservatezza, alla cui tutela e' stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicita' che prima non aveva. Ne' rileva la circostanza che tale pubblicita' si verifichi per gradi e con intensita' variabile, perche' cio' che conta e' il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa e' costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte