Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/07/2020; Decisione del
08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Verifica della legittimazione attiva del ricorrente nei giudizi a quibus - Motivazione non implausibile dei rimettenti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Verifica della legittimazione attiva del ricorrente nei giudizi a quibus - Motivazione non implausibile dei rimettenti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, e 1-ter, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni concernenti la posizione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI), perché quest'ultimo sarebbe stato privo di legittimazione attiva nei giudizi principali. I rimettenti, nell'esercizio di una prerogativa che è propria del giudice a quo, e che non compete alla Corte costituzionale sindacare, se non ove essa abbia condotto ad un esito implausibile, hanno ampiamente motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, affermando che ASPI è titolare di un "diritto" fondato sulla convenzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 3
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 5
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 6
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 7
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 8
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 8
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 1
legge
16/11/2018
n. 130
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte