Sentenza 217/1974 (ECLI:IT:COST:1974:217)
Massima numero 7390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 217/74. CACCIA - CONTRAVVENZIONI CONTESTATE - SEQUESTRO DI ARMI, ARNESI E CACCIAGIONE - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 71 - ESCLUDE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 304 QUATER E 390 DEL COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Sia nella fase di indagini preliminari, sia in sede di istruzione sommaria, debbono essere sempre osservate le norme dell'istruzione formale dirette ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. E' viziato, pertanto, da illegittimita' costituzionale, l'art. 71 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia) nella parte in cui non prevede - a proposito degli atti di sequestro da esso contemplati - l'applicazione degli articoli 304 quater e 390 c.p.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte