Sentenza 218/1974 (ECLI:IT:COST:1974:218)
Massima numero 7391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 218/74. CACCIA - CACCIATORI NON ASSICURATI E CACCIATORI ASSICURATI PRIVI DEI SOLI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, PENULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - IDENTITA' DI SANZIONE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA PUNIRE, QUALITA' E MISURA DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - SINDACABILITA'.
SENT. 218/74. CACCIA - CACCIATORI NON ASSICURATI E CACCIATORI ASSICURATI PRIVI DEI SOLI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, PENULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - IDENTITA' DI SANZIONE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA PUNIRE, QUALITA' E MISURA DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - SINDACABILITA'.
Testo
Rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalita'. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con se' il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalita'. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con se' il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte