Sentenza 219/1974 (ECLI:IT:COST:1974:219)
Massima numero 7392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7393  7394  7395  7396  7397  7398  7399


Titolo
SENT. 219/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799, ART. 8 - DIVIETO DI CACCIA E UCCELLAGIONE IN FONDO CHIUSO ANCHE A CARICO DEL PROPRIETARIO - CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI CACCIA - SOSPENSIONE A SEGUITO DEL DIVIETO - VALIDITA' DELL'ATTO SUBORDINATA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELLA NORMA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che sancisce il divieto di caccia e uccellagione in fondo chiuso a carico del proprietario del fondo stesso, sollevata sul rilievo che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma denunciata al rapporto controverso concernente la validita' di un contratto stipulato tra le parti nel 1967 e scaduto nel 1971, giacche' risulta dagli atti di causa che la validita' della convenzione avente ad oggetto la cessione di diritti di caccia, rimasta in sospeso a seguito della proibizione di legge, riprendera' efficacia in caso di accoglimento della sollevata eccezione di incostituzionalita' e lo stesso giudice nell'ordinanza di rinvio, ha precisato che il mantenimento della validita' della convenzione resta "subordinata alla verifica della legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge" n. 799 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte