Sentenza 219/1974 (ECLI:IT:COST:1974:219)
Massima numero 7397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7392  7393  7394  7395  7396  7398  7399


Titolo
SENT. 219/74 F. CACCIA - DIVIETO DI CACCIA E UCCELLAGIONE IN FONDO CHIUSO - LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799, ART. 3 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE (SOTTO IL PROFILO CHE IL DIVIETO PONE I RACCOLTI ALLA MERCE' DELLA SELVAGGINA E SI RISOLVE, QUINDI, IN UN DANNO ALLA PROPRIETA') - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento all'art. 44 della Costituzione formulata sul rilievo che il divieto di caccia ed uccellagione in fondo chiuso enunciato dalla norma pone i raccolti alla merce' della selvaggina e si risolve quindi in un danno per la proprieta', giacche' il legislatore, con un puntuale precetto contenuto nello stesso articolo, onde impedire che possano derivare danni alle colture da un notevole addensamento di animali selvatici in fondi chiusi, ha disposto che su richiesta dei proprietari interessati il Comitato provinciale della caccia effettua le catture di selvaggina necessarie per la protezione delle colture. Le lagnanze formulate in ordine alla tempestivita' ed adeguatezza degli interventi dei Comitati non riguardano il contenuto e l'idoneita' della norma allo scopo ma denunciano carenze della sua applicazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte