Sentenza 219/1974 (ECLI:IT:COST:1974:219)
Massima numero 7399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7392  7393  7394  7395  7396  7397  7398


Titolo
SENT. 219/74 H. CACCIA - DIVIETO DI CACCIA E UCCELLAGIONE IN FONDO CHIUSO - LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799, ART. 8 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 43 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, sollevata sulla premessa che, dovendosi gli animali selvatici da piede in fondo chiuso considerare di proprieta' del titolare del fondo, il divieto di caccia ed uccellagione anche a carico del proprietario del fondo, introdotto dalla citata norma, comporterebbe l'annullamento di tale diritto, mentre la cattura degli animali da parte dei comitati provinciali della caccia realizzerebbe una forma di espropriazione senza indennizzo. La Corte ha difatti gia' avuto occasione di affermare (sent. n. 55/1968) che il legislatore puo' regolare in modo particolare il contenuto del diritto di proprieta' quando cio' sia fatto per un'intera categoria di beni e per fini di interesse generale e poiche' queste condizioni ricorrono entrambe nel caso in esame non e' a parlarsi di espropriazione senza indennizzo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte