Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/07/2020; Decisione del
08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Preclusione posta dalla norma censurata, nei confronti della parte costituita, ad agire nel procedimento principale - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Preclusione posta dalla norma censurata, nei confronti della parte costituita, ad agire nel procedimento principale - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse e mancanza di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, nella parte relativa all'estromissione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI) dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Se ASPI avesse omesso di partecipare alla fase preliminare della procedura, ciò sarebbe dovuto alla preclusione legislativa formulata in tal senso dalla norma censurata, che avrebbe reso siffatta partecipazione del tutto vana. Nel caso contrario, non è né provato, né dedotto, che vi sia stata un'offerta di ASPI valutata in concreto dalla stazione appaltante, così da poter imputare il mancato affidamento non già all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, ma alla inidoneità dell'offerta.
Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse e mancanza di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, nella parte relativa all'estromissione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI) dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Se ASPI avesse omesso di partecipare alla fase preliminare della procedura, ciò sarebbe dovuto alla preclusione legislativa formulata in tal senso dalla norma censurata, che avrebbe reso siffatta partecipazione del tutto vana. Nel caso contrario, non è né provato, né dedotto, che vi sia stata un'offerta di ASPI valutata in concreto dalla stazione appaltante, così da poter imputare il mancato affidamento non già all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, ma alla inidoneità dell'offerta.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/09/2018
n. 109
art. 1
co. 7
legge
16/11/2018
n. 130
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte