Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42595  42596  42597  42598  42599  42600  42601  42602  42603  42604  42605  42606


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Preclusione posta dalla norma censurata, nei confronti della parte costituita, ad agire nel procedimento principale - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.

Testo
Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse e mancanza di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, nella parte relativa all'estromissione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI) dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Se ASPI avesse omesso di partecipare alla fase preliminare della procedura, ciò sarebbe dovuto alla preclusione legislativa formulata in tal senso dalla norma censurata, che avrebbe reso siffatta partecipazione del tutto vana. Nel caso contrario, non è né provato, né dedotto, che vi sia stata un'offerta di ASPI valutata in concreto dalla stazione appaltante, così da poter imputare il mancato affidamento non già all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, ma alla inidoneità dell'offerta.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 7

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte