Sentenza 220/1974 (ECLI:IT:COST:1974:220)
Massima numero 7401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
27/06/1974; Decisione del
27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - QUESTIONI MANIFESTAMENTE IRRILEVANTI - INAMMISSIBILITA'. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 46 - GRAVAMI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'INPS - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI SPEDIZIONE INVECE CHE DI RICEZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 220/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - QUESTIONI MANIFESTAMENTE IRRILEVANTI - INAMMISSIBILITA'. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 46 - GRAVAMI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'INPS - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI SPEDIZIONE INVECE CHE DI RICEZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le questioni che risultino "ictu oculi" irrilevanti vanno dichiarate inammissibili. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 46 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, va dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza.
Le questioni che risultino "ictu oculi" irrilevanti vanno dichiarate inammissibili. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 46 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, va dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23