Sentenza 220/1974 (ECLI:IT:COST:1974:220)
Massima numero 7401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  27/06/1974;  Decisione del  27/06/1974
Deposito del 09/07/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7400  7402


Titolo
SENT. 220/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - QUESTIONI MANIFESTAMENTE IRRILEVANTI - INAMMISSIBILITA'. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 46 - GRAVAMI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'INPS - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI SPEDIZIONE INVECE CHE DI RICEZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le questioni che risultino "ictu oculi" irrilevanti vanno dichiarate inammissibili. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 46 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, va dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23